Art. 4.
(Norme procedurali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, e 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al prefetto competente per territorio o alla competente autorità consolare».

 

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      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'istanza di cui al comma 1, limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 5, è proposta previa verifica della reale integrazione linguistica, culturale e sociale, nonché della conoscenza dell'ordinamento italiano mediante attestato di superamento del corso di cui al periodo successivo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il Ministro della pubblica istruzione, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché gli organi competenti a riceverle. Sono altresì individuati i soggetti abilitati all'insegnamento e alla didattica di corsi di durata almeno annuale per la preparazione e la verifica della sussistenza del requisito della reale integrazione del richiedente».